Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n.160) che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, e acquisto di mobili.Confermata la detrazione Irpef per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% e confermate le modalità applicative precedentemente in vigore, con efficacia fino al 31 dicembre 2020.Dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).
L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.